Normativa · Regolamento (UE) 2025/40
PPWR e anime in plastica: che cosa cambia, articolo per articolo
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L’anima è un imballaggio?
Sì, di norma. L’allegato I del Regolamento (UE) 2025/40 elenca fra gli esempi di imballaggio i rotoli, tubi e cilindri su cui è avvolto materiale flessibile (per esempio film plastico, alluminio, carta), esclusi quelli destinati a far parte di un macchinario di produzione e non usati per presentare un prodotto come unità di vendita. È la stessa regola che esisteva nella direttiva precedente.
Le due condizioni per non essere imballaggio devono valere insieme: l’anima deve essere parte del macchinario e non deve presentare il prodotto. Un’anima comprata vuota e usata solo sulle proprie macchine, che non lascia mai lo stabilimento, può non essere imballaggio. Un’anima che parte con la bobina verso un cliente lo è quasi sempre.
La prassi italiana: la circolare CONAI su tubi e rotoli
In Italia la circolare CONAI del 27 giugno 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014, applica questa regola alle anime con tre casi:
| Caso | Esempio | Per CONAI |
|---|---|---|
| Tubo comprato vuoto e usato solo sulle proprie macchine, parte del macchinario, che non presenta il prodotto | anime interne di processo | non è imballaggio |
| Tubo con materia prima o semilavorato usato solo nelle fasi di lavorazione, anche presso terzi | bobine madri per la ribobinatura, film o alluminio semilavorati, tessuti per confezionisti | imballaggio, escluso dal contributo ambientale |
| Tubo usato dall’utilizzatore finale senza altre lavorazioni o destinato al consumatore | film estensibile per pallettizzare, rotoli di alluminio o pellicola | imballaggio, soggetto al contributo |
Il contributo, quando dovuto, lo versa l’ultimo produttore di tubi nella cessione al primo utilizzatore. Con il PPWR il quadro europeo della responsabilità estesa del produttore (art. 45) si estende a tutti gli imballaggi, compresi quelli industriali e commerciali.
Gli articoli che contano per un’anima in plastica
| Tema | Articolo | Che cosa prevede | Per le anime |
|---|---|---|---|
| Definizione e esempi | art. 3, allegato I | rotoli, tubi e cilindri con materiale flessibile avvolto sono imballaggio | sì, salvo parti di macchinario |
| Sostanze | art. 5 | limite di 100 mg/kg per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente | attenzione al PVC riciclato |
| Riciclabilità | art. 6 | classi A, B, C dal 2030; almeno B dal 2038; riciclato su scala dal 2035 | monomateriale favorito |
| Contenuto riciclato | art. 7 | 35% dal 2030, 65% dal 2040 per «altri imballaggi in plastica» | il punto più impegnativo |
| Riutilizzabile | art. 11 | requisiti per dichiarare un imballaggio riutilizzabile | solo se dichiarata tale |
| Etichettatura | art. 12 | etichetta sui materiali; etichetta e QR per i riutilizzabili | dipende dal tipo di imballaggio |
| Obiettivi di riuso | art. 29 | 40% dal 2030 per pallet, casse, cassette, fusti e altri formati | le anime non sono elencate |
| EPR | art. 45 | responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi | sì |
Contenuto riciclato minimo (art. 7)
Dal 1° gennaio 2030, oppure tre anni dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione sul metodo di calcolo se più tardi, ogni parte in plastica di un imballaggio immesso sul mercato deve contenere una quota minima di plastica riciclata da rifiuti post-consumo, calcolata come media per stabilimento di produzione e per anno.
| Categoria (art. 7) | Dal 2030 | Dal 2040 |
|---|---|---|
| a) imballaggi sensibili al contatto in PET (escluse bottiglie monouso) | 30% | 50% |
| b) imballaggi sensibili al contatto in plastiche diverse dal PET (escluse bottiglie monouso) | 10% | 25% |
| c) bottiglie monouso per bevande | 30% | 65% |
| d) altri imballaggi in plastica | 35% | 65% |
Fonte: art. 7, par. 1 e 2, del Regolamento (UE) 2025/40 (testo EUR-Lex). Per un’anima in PVC, PP o PE-HD destinata a bobine industriali la categoria più probabile è la d). Tre punti critici:
- Solo post-consumo. Gli scarti di produzione rimacinati e molto del materiale post-industriale non contano. Molti «riciclati» in commercio sono di questo tipo.
- Origine e tracciabilità. Il riciclato deve venire da rifiuti raccolti secondo le regole UE o equivalenti, e la Commissione deve adottare entro il 31 dicembre 2026 il metodo di calcolo e verifica, con possibili audit di terza parte. Nell’attesa il riciclato si documenta con la norma EN 15343 (tracciabilità e contenuto riciclato) e con certificazioni di parte terza: in Italia è diffusa Plastica Seconda Vita, in Europa RecyClass per il contenuto riciclato ed EuCertPlast per i riciclatori. Gli schemi a bilancio di massa, come ISCC PLUS, sono nati soprattutto per il riciclo chimico: se e come varranno per l’art. 7 lo dirà l’atto di esecuzione.
- Chi lo dimostra. La media si calcola per stabilimento di produzione e anno, e la conformità va dimostrata nella documentazione tecnica dell’allegato VII. In pratica il primo a doverla documentare è chi produce l’anima; chi la compra la chiede nei documenti di fornitura.
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PPWR: la tua anima è pronta per il 2030?Mettimi materiale e percentuale di riciclato post-consumo: ti dico quanto manca agli obiettivi 2030 e 2040.
Reg. (UE) 2025/40, art. 7: valori minimi per gli imballaggi in plastica, calcolati come media per stabilimento e anno. Un’anima che fa parte della macchina e non presenta il prodotto non è imballaggio (allegato I). Verifica il testo vigente su EUR-Lex.
L’anima resta in macchina e non arriva al cliente? Probabilmente non è imballaggio.
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Esenzioni e casi dubbi
- Imballaggi sensibili al contatto. Un’anima per film alimentare o farmaceutico potrebbe ricadere nella categoria b), con percentuali più basse (10% e 25%). La definizione di imballaggio sensibile al contatto è all’art. 3: va letta caso per caso, perché l’anima di solito non tocca il prodotto.
- Contatto con alimenti e salute. L’art. 7, par. 5, esclude gli imballaggi in plastica a contatto con alimenti quando la quota di riciclato renderebbe il prodotto non conforme al Reg. (CE) 1935/2004.
- Meno del 5% in peso. Lo stesso paragrafo esclude ogni parte in plastica che pesa meno del 5% dell’intera unità di imballaggio. Per una bobina il materiale avvolto è il prodotto, non l’imballaggio: l’anima è quasi sempre la parte principale dell’imballaggio e l’esenzione si applica di rado. Può riguardare piccoli accessori in plastica su imballaggi di altro materiale.
- Merci pericolose, farmaci, dispositivi medici. Esclusi dal par. 4 in casi specifici.
- Possibili deroghe future. Entro il 1° gennaio 2028 la Commissione valuta deroghe alle categorie b) e d) per imballaggi specifici; può anche adeguare le percentuali se il riciclato manca o costa troppo (par. 12 e 13).
Riciclabilità (art. 6)
Ogni imballaggio dovrà essere riciclabile. Dal 1° gennaio 2030, o 24 mesi dopo gli atti delegati sui criteri di progettazione se più tardi, un imballaggio potrà essere immesso sul mercato solo se rientra nelle classi A, B o C (allegato II: almeno 95%, 80% e 70% di riciclabilità in peso). Dal 1° gennaio 2038 servirà almeno la classe B. Dal 2035 l’imballaggio dovrà anche essere riciclato su scala.
Per le anime in plastica significa: monomateriale, senza cariche o additivi che ostacolino la selezione, componenti (tappi, flange) compatibili e separabili. I criteri per categoria arriveranno con atti delegati entro il 1° gennaio 2028. PP e PE-HD hanno filiere di riciclo più ampie; il PVC è riciclabile in filiere dedicate e va seguito con attenzione negli atti delegati. Il PP con molta carica minerale cambia densità e comportamento nella selezione.
Riuso: artt. 11, 12 e 29
Un imballaggio è riutilizzabile se soddisfa tutti i requisiti dell’art. 11: progettato e immesso sul mercato per essere riusato molte volte, per compiere quante più rotazioni possibile, svuotabile senza danni, ricondizionabile secondo l’allegato VI e riciclabile a fine vita. Entro il 12 febbraio 2027 la Commissione deve fissare con atto delegato un numero minimo di rotazioni per i formati più usati nel riuso.
L’art. 29 fissa obiettivi di riuso (40% dal 2030, obiettivo indicativo del 70% dal 2040) per imballaggi da trasporto in forma di pallet, casse pieghevoli, scatole, vassoi, cassette, IBC, secchi, fusti e taniche, compresi film e reggette per bancali. Le anime non compaiono nell’elenco. Oggi il loro riuso è quindi volontario: utile per ridurre costi, rifiuti e contributi, non imposto. Riuso e cicli di ritorno.
Etichetta (art. 12)

- Etichetta armonizzata sulla composizione: dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo gli atti di esecuzione, se più tardi. L’obbligo non si applica agli imballaggi per il trasporto, salvo l’e-commerce. Se l’anima è un imballaggio per il trasporto di un semilavorato, l’etichetta armonizzata non è richiesta; se fa parte di un’unità di vendita, sì. La qualifica va valutata caso per caso.
- Riutilizzabili: dal 12 febbraio 2029 o 30 mesi dopo l’atto di esecuzione, etichetta «riutilizzabile» e QR code o altro supporto digitale che faciliti il tracciamento e il calcolo di viaggi e rotazioni. Non si applica ai sistemi aperti senza un operatore.
- Etichettatura nazionale: in Italia gli imballaggi destinati alle imprese indicano già oggi il materiale con i codici della Decisione 97/129/CE (per esempio PVC 3, PP 5, HDPE 2).
Sostanze (art. 5)
La somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi non deve superare 100 mg/kg. Per le anime in PVC riciclato da manufatti vecchi, che possono contenere stabilizzanti al piombo, serve una dichiarazione del fornitore. Si aggiungono le restrizioni REACH sul piombo nel PVC.
Dichiarazione UE di conformità e documentazione tecnica
Dal 12 agosto 2026 il fabbricante di un imballaggio, prima di immetterlo sul mercato, deve eseguire la valutazione della conformità (art. 38), preparare la documentazione tecnica dell’allegato VII e firmare una dichiarazione UE di conformità (art. 39). Lo prevede l’art. 15. La documentazione si conserva 5 anni per gli imballaggi monouso e 10 anni per quelli riutilizzabili.
Fabbricante è chi fabbrica imballaggi o prodotti imballati, oppure li fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio. Nella filiera delle bobine ci sono quindi due livelli: chi produce l’anima e chi la usa per confezionare e vendere la bobina. I fornitori devono dare al fabbricante le informazioni e i documenti che servono a dimostrare la conformità (art. 16). In pratica chi compra anime chiede al produttore dati su sostanze (art. 5), riciclabilità e contenuto riciclato in una forma che possa usare nella propria documentazione tecnica.
Riduzione al minimo (art. 10). Dal 2030 peso e volume dell’imballaggio devono essere ridotti al minimo necessario per la sua funzione, secondo i criteri dell’allegato IV. Per un’anima significa una parete giustificata dal carico, non «abbondante per sicurezza» senza un calcolo. Un dimensionamento documentato (pressione della bobina, temperatura, creep) diventa anche una prova di conformità.
Le date chiave
| Data | Che cosa |
|---|---|
| 11 febbraio 2025 | entrata in vigore del PPWR |
| 12 agosto 2026 | inizio dell’applicazione |
| 31 dicembre 2026 | atto di esecuzione sul calcolo del contenuto riciclato (art. 7, par. 8) |
| 12 febbraio 2027 | atto delegato sul numero minimo di rotazioni (art. 11, par. 2) |
| 1° gennaio 2028 | atti delegati sui criteri di riciclabilità (art. 6, par. 4) |
| 12 agosto 2028 | etichetta armonizzata sulla composizione, se gli atti di esecuzione sono in tempo |
| 12 febbraio 2029 | etichetta e QR per gli imballaggi riutilizzabili, salvo slittamento |
| 1° gennaio 2030 | riciclabilità A–C; 35% di riciclato per gli «altri imballaggi in plastica» |
| 1° gennaio 2035 | criterio del riciclato su scala |
| 1° gennaio 2038 | riciclabilità almeno in classe B |
| 1° gennaio 2040 | 65% di riciclato per gli «altri imballaggi in plastica» |
Che cosa fare oggi
- Classifica le anime: quali escono con la bobina (imballaggio) e quali restano in casa.
- Chiedi al fornitore la quota di riciclato post-consumo e come la dimostrerà con il metodo UE.
- Preferisci il monomateriale: anima e accessori dello stesso polimero o separabili.
- Valuta il riuso dove i ritorni sono possibili: riduce le anime immesse, anche se non esenta dall’art. 7.
- Segui gli atti della Commissione del 2026–2028: cambieranno i dettagli.
Sintesi informativa basata sul testo del Regolamento (UE) 2025/40 pubblicato su EUR-Lex; non è consulenza legale. Atti delegati, atti di esecuzione e linee guida possono cambiare l’applicazione ai casi concreti.
Domande frequenti
Un’anima in plastica è un imballaggio secondo il PPWR?
Di norma sì: l’allegato I cita rotoli, tubi e cilindri su cui si avvolge materiale flessibile. Sono esclusi solo quelli che fanno parte del macchinario di produzione e non presentano il prodotto come unità di vendita: le due condizioni devono valere insieme.
Quanta plastica riciclata dovranno contenere le anime?
Per gli «altri imballaggi in plastica» il 35% dal 2030 e il 65% dal 2040, come media per stabilimento e anno, solo da rifiuti post-consumo. Se l’anima fosse considerata imballaggio sensibile al contatto in plastica diversa dal PET, 10% e 25%.
Lo scarto industriale riciclato conta per il PPWR?
No. L’art. 7 parla di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo. Gli scarti di produzione rimacinati non contano.
L’esenzione del 5% vale per le anime?
Raramente. Esclude le parti in plastica che pesano meno del 5% dell’intera unità di imballaggio. In una bobina il materiale avvolto è il prodotto, quindi l’anima è di solito la parte principale dell’imballaggio.
Le anime dovranno avere l’etichetta armonizzata dal 2028?
Dipende: l’obbligo dell’art. 12, par. 1, non si applica agli imballaggi per il trasporto, salvo l’e-commerce. Le anime dichiarate riutilizzabili avranno invece etichetta e QR code dal 2029, salvo i sistemi aperti senza operatore.
Le anime rientrano negli obiettivi di riuso dell’art. 29?
No. L’art. 29 elenca pallet, casse pieghevoli, scatole, vassoi, cassette, IBC, secchi, fusti, taniche, film e reggette per bancali. Le anime non ci sono: il loro riuso è volontario.
Approfondimenti
Riuso
Riuso delle anime in plastica: quanti cicli, come organizzare il ritorno, controlli, lavaggio, tracciabilità, costo per uso e regole PPWR sul riuso.
Riciclo
Riciclo delle anime in plastica: codici EER, PVC da separare, PP e PE con le poliolefine, residuo di film a fine bobina, chi ritira, dati Eurostat e PPWR.
Materiali
Materiali per anime in plastica a confronto: PVC vergine e riciclato, PP puro e caricato, PE-HD, PS e ABS. Densità, temperature, rigidezza, creep e riciclo.
Passare alla plastica
Quando conviene passare dal cartone alle anime in plastica: quota di ritorno, costo per uso, umidità, polvere, schiacciamento e PPWR. Con calcolatore e fonti.
Produttori
Come scegliere un produttore di anime in plastica: dati da inviare, domande da fare, capitolato, campionatura, controlli in accettazione e documenti PPWR.
Fonti
- Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), testo su EUR-Lex: artt. 3, 5, 6, 7, 11, 12, 29, 45 e allegati I, II, VI, VII
- Circolare CONAI del 27/06/2013 su tubi e rotoli, Comieco
- Decisione 97/129/CE, sistema di identificazione dei materiali di imballaggio
- Regolamento (UE) 2023/923 (REACH, piombo nel PVC)
- Regolamento (CE) 1935/2004 sui materiali a contatto con alimenti
- Elaborazione ROLL Lab
- Regolamento (UE) 2025/40, artt. 10, 15, 16, 38, 39 e allegati IV e VII (riduzione al minimo, obblighi del fabbricante, dichiarazione UE di conformità)
- EN 15343:2007, Plastics — Recycled plastics — Plastics recycling traceability and assessment of conformity and recycled content
- CONAI, FAQ sul Regolamento imballaggi (PPWR), conai.org, aggiornamento 2026
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